Art. 37.
(Disposizioni in materia di incentivi
all'occupazione e all'autoimpiego).

      1. Per le finalità di promozione della piena e buona occupazione di cui all'articolo 9, lo Stato e le regioni, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative e regolamentari, possono riconoscere ai datori di lavoro e ai lavoratori apposite incentivazioni all'espansione occupazionale e all'autoimpiego, sotto forma di sgravi contributivi, finanziamenti agevolati, crediti d'imposta, forme d'imposizione negativa sul reddito, prestazioni di garanzie per l'accesso al credito e deduzioni dal reddito imponibile.
      2. Gli incentivi e le agevolazioni di cui al comma 1 devono essere prioritariamente orientati a favorire:

          a) l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a

 

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dodici mesi, con persone in situazione di difficoltà occupazionale, quali, in particolare, inoccupati e disoccupati da più di un anno, inoccupati di età inferiore a ventisei anni, disoccupati di età superiore a quarantacinque anni, inoccupati e disoccupati precedentemente impegnati in lavoro di cura di familiari, di disabili gravi o di minori di anni dodici o inoccupati e disoccupati per gravi motivi di famiglia, immigrati regolari e disabili gravi;

          b) l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con finalità formativa;

          c) l'emersione del lavoro non dichiarato o irregolare, inerente sia a datori di lavoro non dichiarati, sia a rapporti di lavoro non dichiarati o irregolari, ma instaurati con datori di lavoro dichiarati;

          d) l'intrapresa di attività di lavoro autonomo o di attività imprenditoriali;

          e) la continuità operativa e gestionale delle piccole e medie imprese, attraverso forme di apprendistato o di tirocinio idonee ad agevolare il subentro di familiari o di collaboratori nell'esercizio dell'impresa;

          f) il ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale su base volontaria, con particolare riferimento alle ipotesi di espansione della base occupazionale dell'impresa o d'impiego di giovani impegnati in percorsi di istruzione e formazione, di genitori con figli minori o di lavoratori con età superiore a cinquantacinque anni, nonché la trasformazione a tempo parziale di contratti a tempo pieno che intervenga in alternativa all'avvio di procedure di riduzione di personale.

      3. Fatte salve le competenze delle regioni in materia di previdenza integrativa e complementare, nonché quelle attinenti a tributi propri delle stesse regioni, con riferimento alle misure di incentivazione consistenti in agevolazioni di carattere previdenziale o tributario, le disposizioni legislative e regolamentari adottate a tal fine dallo Stato devono prevedere, attraverso specifiche norme di coordinamento:

 

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          a) l'integrazione del sistema di incentivi statale con le politiche locali di sviluppo e di incentivazione dell'occupazione;

          b) il collegamento con la disciplina della verifica dello stato di inoccupazione o disoccupazione e con la disciplina delle relative sanzioni;

          c) il collegamento con le misure di tutela attiva del lavoro e del reddito di cui all'articolo 33 e con le disposizioni legislative inerenti i diritti di sicurezza sociale in materia di sostegno e integrazione del reddito, in quanto orientate a favorire la tutela attiva del lavoro.

      4. Le disposizioni di incentivazione all'occupazione e allo sviluppo adottate con leggi e regolamenti regionali, nell'ambito della potestà concorrente di cui all'articolo 117 della Costituzione, sono determinate nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti o desumibili dalla legislazione statale vigente, delle competenze legislative statali in materia di immigrazione, tutela della concorrenza e perequazione delle risorse finanziarie, nonché nel rispetto dei vincoli posti dall'articolo 120 della Costituzione.